Faq del fisco inutili
se sono modificabili
Andrea Bongi
Lo strumento delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti tramite le c.d. Faq (frequently asked questions) pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate è uno strumento estremamente rapido e non soggetto, al contrario di altri strumenti di prassi amministrativa quali le circolari o le risoluzioni, a particolari vincoli formali e di pubblicazione.
Questi connotati positivi rischiano però di diventare anche il tallone d’Achille di questo strumento.
Il problema nasce dal fatto che sempre più spesso l’Amministrazione finanziaria rivede la posizione inizialmente espressa semplicemente modificando il contenuto delle risposte a suo tempo fornite e pubblicate (si veda ItaliaOggi di ieri, per le correzioni apportate alla Faq sulla conservazione della fatturazione elettronica). Tali modifiche vanno a sostituire il testo originario della risposta con uno nuovo che, in assenza di un attento monitoraggio nel tempo delle risposte, può essere facilmente interpretato come il testo originario. Per comprendere ed interpretare il mutamento nel parere dell’amministrazione finanziaria, di per sé assolutamente legittimo, il contribuente dovrebbe infatti mettere a confronto i testi delle Faq originarie con quelli modificati per capire dove tale mutamento di opinione è effettivamente intervenuto e quali sono in concreto i suoi effetti.
In questa situazione ci si chiede quale possa essere in concreto il valore giuridico di una posizione assunta dall’amministrazione finanziaria che si è poi modificata attraverso un semplice aggiornamento di una Faq.
Una delle soluzioni, potrebbe essere quella di affiancare al testo della nuova risposta fornita tramite la Faq aggiornata anche quello della risposta originaria, evidenziando le parti modificate, inserite o tolte.
Questo modus operandi lascerebbe immutato l’affidamento che il contribuente può aver riposto in vigenza della presa di posizione originaria assunta dall’amministrazione finanziaria che, in ossequio ai principi sanciti nello statuto del contribuente, non potrebbe mai formare oggetto di sanzione.
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